STATUTO AGAPANTO
APS
Premessa
Siamo un
gruppo di anziani gay e lesbiche, viviamo il disagio della terza età come tutti
gli anziani, ma amplificato dall’omofobia che permea ancora diffusamente la
società.
Spesso gay,
lesbiche, bisessuali e transessuali anziani non hanno un/una compagno/a e sono
senza figli, spesso soffrono di più la solitudine a causa dell’assenza di
contatti con la famiglia d’origine con cui permangono, talvolta, contrasti a
causa della mancata accettazione dell’omosessualità. Inoltre l'esperienza
subita, nel corso degli anni, di derisione, discriminazioni, minacce e persino
ricatti e violenze ci spinge a nascondere il nostro orientamento, sul lavoro,
nei luoghi pubblici ma anche nei nostri condomini e luoghi di residenza.
Per timore
di discriminazioni e omofobia finiamo per non fruire dei servizi esistenti per
gli anziani (centri anziani, servizi socio-sanitari, ecc.) da cui non ci
sentiamo accolti, ma piuttosto esclusi. Mentre i giovani omosessuali oggi
cominciano ad essere accettati, quelli anziani restano invisibili.
Ci preme
ribadire che le persone omosessuali restano tali anche quando non sono più
giovani e vogliono continuare ad essere sé stesse.
In risposta
a questi bisogni, in altre città italiane ed europee, sono nate realtà di
sostegno e di aiuto agli anziani omosessuali.
A Madrid e
Berlino sono state istituite dalle istituzioni locali vere e proprie case per
anziani LGBT+. In Olanda il gruppo Roze 50+ offre a dipendenti e residenti
di case di riposo per anziani, programmi di educazione alle differenze,
certificandone i benefici ottenuti. Nel
comune di Torino è stato creato un centro di informazione e orientamento e un
servizio di volontariato per anziani LGBT+ in difficoltà.
Anche a Roma, nel febbraio 2015,
Regione Lazio e Comune hanno finanziato, su proposta del Circolo Mario Mieli,
il progetto “Angelo azzurro” rivolto agli anziani LGBT+ con l’obiettivo di
migliorare la loro qualità della vita e combattere la carenza di reti sociali,
la solitudine e spesso la mancanza di autosufficienza, oltre che a
sensibilizzare i servizi territoriali dedicati a rispondere a tali bisogni.
Grazie al progetto “Angelo Azzurro” il nostro gruppo si è conosciuto e ha continuato
a frequentarsi e a condividere esperienze a partire dagli interessi in comune.
Siamo
differenti per percorsi personali e situazione economica, tra noi ci sono
persone con disabilità e con HIV.
Noi
vogliamo che questa rete che abbiamo creato, che noi chiamiamo la nostra famiglia
di scelta, resti unita e vogliamo aiutare altri a seguire un simile
percorso.
Art. 1 – Denominazione
1.
E’
costituita l’associazione di promozione sociale denominata “AGAPANTO APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
2.
L’Associazione
si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35
e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore),
nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento
senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
3.
L’Associazione,
in funzione dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS
e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4.
L’Associazione
è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 - Sede
1.
L’Associazione
ha sede nel Comune di Roma.
2.
Con
delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede
legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo
Comune.
3.
Con
delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi
operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - Oggetto e finalità
1.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della
Costituzione Italiana e si fondano sul
pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'associazione è apartitica, laica,
indipendente e svolge attività volte a incoraggiare e facilitare esperienze di
cohousing rivolte in particolare agli anziani/e LGBT+, ma anche a tutte le
persone interessate, aperte alla cultura LGBT+, e alle diversità.
L’Associazione si atterrà ai seguenti
principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale l’Associazione svolge, in favore di associati/e, loro familiari e
terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei/delle volontari/e associati/e,
le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 117 del 2017, alle lettere:
a) interventi e servizi sociali ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di
interesse generale di cui al presente articolo;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza,
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori
e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari
opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8
marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione
di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
L’Associazione in particolare
persegue le seguenti finalità e attività di interesse generale:
• Favorire, promuovere e sostenere la
realizzazione di forme di cohousing caratterizzate da principi di solidarietà, condivisione, rispetto
dell'ambiente, convivenza attiva, aiuto reciproco
e democrazia partecipata che si
ispirano al rispetto dell'individuo, alla reciproca
accettazione, alla solidarietà e al sostegno con particolare riguardo verso soggetti deboli.
• Valorizzare e mettere in comune i propri
talenti, interessi, competenze, esperienze professionali.
• Affrontare e combattere assieme le barriere
culturali, fisiche e sociali della terza età ed in particolare degli anziani/e LGBT+.
• Favorire la piena continuazione della vita
affettiva e sessuale attualmente negata agli anziani/e
nelle strutture ad essi/e dedicate.
• Assicurare e mantenere l'integrazione nel
cohousing dei soggetti HIV positivi e di quanti
vivono una diminuita autonomia attraverso adeguate reti di servizio, fino al
fine vita.
• Promuovere la sperimentazione di nuove forme
di partecipazione e condivisione delle decisioni
basate su tecniche di comunicazione
non violenta e attraverso pratiche decisionali
basate sul consenso, per le scelte dei luoghi, l'acquisizione degli immobili,
la tipologia abitativa e gli spazi
comuni e le attività.
• Promuovere tra i soci uno stile di vita
orientato alla comunicazione, alla relazione, alla condivisione e al reciproco aiuto, attraverso attività
esperienziali di convivenza di gruppo.
• Promuovere e favorire la nascita di una rete
di relazione con altri soggetti o comunità LGBT+
aventi principi e scopi similari per lo scambio delle esperienze, eventuali
accordi di cooperazione e di economia
solidale.
• Favorire lo scambio delle esperienze, la
condivisione di risorse ed informazioni e le sinergie
tra le associazioni LGBT+ e gli operatori che si occupano a vario titolo di cohousing.
• Rapportarsi con le istituzioni, fondazioni,
enti, aziende che si occupano di cohousing o assistenza
agli anziani.
• Promuovere la domanda di cohousing attraverso
l'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari,
eventi in cui siano coinvolte anche
le istituzioni.
Al fine di perseguire gli scopi
istituzionali, l'Associazione può:
·
Promuovere
la modalità abitativa in co-housing anziani/e LGBT+ quale esempio di
sostenibilità ambientale, sociale, economico, giuridico-legale.
·
Promuovere
la realizzazione di abitazioni in cui possano coesistere spazi privati e spazi
comuni dove: vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare,
dibattiti, proiezioni cinematografiche, corsi vari. ecc.); fruire di servizi
comuni, quali la cucina e la sala per le feste, la palestra, l'officina
fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, la dispensa. ecc.; conseguire vantaggi
e risparmi economici attraverso gruppi di acquisto solidale, il car- sharing,
l'assistenza condivisa e partecipata, ecc.
·
Prevenire
il disagio sociale perseguendo il benessere psico-fisico delle persone anziane LGBT+
attraverso la valorizzazione ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari dell’età.
Il sostegno reciproco morale e materiale permette di sperimentare le capacità
di aiuto, il benefico allungamento dei tempi di autonomia, il superamento della
solitudine e dell'isolamento, favorendo la prevenzione dello sviluppo di
patologie geriatriche.
·
Pubblicizzare
il cohousing tramite riviste, quotidiani, media locali e nazionali,
pubblicazioni. Realizzazione di eventi (convegni, seminari, dibattiti. ecc.)
per la promozione, diffusione, conoscenza del concetto di cohousing LGBT+,
delle esperienze realizzate e in corso di realizzazione a livello territoriale,
nazionale ed europeo.
·
Organizzare, anche in collaborazione con Enti
scientifici e universitari, momenti di studio
e di approfondimento delle conoscenze che riguardano le problematiche e i benefici del vivere insieme LGBT+.
·
Promuovere presso gli Enti locali e gli
amministratori interessati alla pianificazione urbanistica
la conoscenza dei benefici del co-housing LGBT+ in particolare per le persone più disagiate, al fine di stimolare l’erogazione
di agevolazioni urbanistiche, contributi, incentivi
e di strumenti normativi idonei.
·
Promuovere, all'interno delle abitazioni, la
realizzazione di progetti sociali (ad esempio educazione
alimentare, ambientale, educazione al risparmio energetico, orticultura, gruppi di acquisto solidale) rivolti sia ai/alle
soci/e che alla cittadinanza, nelle forme e nei modi opportuni.
·
Svolgere qualsiasi attività complementare
attinente allo scopo sociale, quali incontri conviviali
o raccolta fondi e qualsiasi altra azione idonea al conseguimento delle
finalità istituzionali dell’Associazione.
·
Ricercare presso privati e enti pubblici
unità immobiliari, aree fabbricabili da valorizzare
e/o edifici dismessi da ristrutturare attraverso progetti di cohousing.
·
Ricercare e acquisire terreni e immobili
offerti in comodato o donazione da enti pubblici
o privati per la realizzazione degli scopi dell'associazione.
·
Ogni altra attività utile al perseguimento
dello scopo.
Il raggiungimento dello scopo
associativo può anche avvenire con il ricorso allo strumento giudiziario.
3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma
dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra
indicate purché secondarie e strumentali
rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla norma. Tali attività sono individuate con
apposita delibera dell’Assemblea.
4. L’Associazione
può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a
terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre attività di
sensibilizzazione ed informazione all’esterno sui temi attinenti alle proprie finalità. Si avvale inoltre di
ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali,
anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 -
Ammissione dei/delle soci/e
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che
condividano in modo espresso gli scopi
sopra descritti e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con
la loro opera, competenze e
conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la
compagine associativa deve
essere integrata entro un anno.
2. Sono associati/e dell’Associazione coloro che hanno
partecipato alla costituzione e quanti altri/e,
su domanda scritta, verranno ammessi/e dal Consiglio Direttivo e verseranno la
quota di associazione annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato/a dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera
sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le
attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata allo/alla
interessato/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,
nel libro degli/delle associati/e.
3. Il consiglio direttivo può respingere
la domanda di ammissione, motivandola in base alle regole dello statuto nelle sue varie articolazioni.
In
caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio
Direttivo deve, entro 60
giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato/a il/la
quale, entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se
non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La
quota annuale a carico degli/delle associati/e non è trasmissibile, né
ripetibile in caso di recesso o
perdita della qualifica di socio/a.
Art. 6 -
Diritti e doveri dei/delle soci/e
I/le soci/e
si dividono nelle seguenti categorie:
·
Fondatori/trici,
coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione
·
Ordinari/e,
tutte le persone fisiche ammesse all'associazione
·
Onorari/e,
coloro che hanno apportato particolari contributi nello sviluppo delle finalità
dell’Associazione. I/le soci/e onorari/e non sono tenuti/e al pagamento della
quota associativa.
Il
comportamento dei/delle soci/e verso gli/le altri/e aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Tutti/e
i/le soci/e hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e
passivo. Tutti/e i/le soci/e hanno diritto all’informazione e al controllo
stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i/le soci/e hanno
diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione.
Tutti/e
i/le soci/e che collaboreranno alle attività nell’associazione come volontari/e,
lo faranno a titolo gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità
personali dichiarate. Il/la socio/a volontario non potrà in alcun modo essere
retribuito/a, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente
dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei/dalle propri/e associati/e.
I/le soci/e
volontari/e che prestano attività di volontariato sono assicurati/e per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
L'associazione
può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori/trici dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e
associati/e.
Il
personale retribuito non potrà superare i limiti di cui all’art. 36 del D. Lgs.
117/2017.
Art. 7 -
Recesso ed esclusione dei/delle soci/e
Il/la socio/a
può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al/alla
Presidente.
Il
consiglio direttivo può escludere un/una socio/a, motivando l'esclusione in
base alle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
Il/la socio/a
può essere escluso/a dall’associazione in particolare nei seguenti casi:
·
Morosità
protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto
·
Violazioni
gravi dello Statuto e in particolare comportamenti che abbiano arrecato danno
morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione
del/della socio/a è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera,
contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato/a
a mezzo lettera semplice o posta elettronica. Il provvedimento deve essere
ratificato dalla successiva assemblea dopo scrupoloso esame dei motivi che
hanno determinato l'esclusione e attenta riflessione sulle contestazioni al
provvedimento del/della socio/a e su eventuali concause legate a dinamiche
interne all’associazione. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea — che
deve avvenire nel termine di tre mesi – il/la socio/a interessato/a dal
provvedimento si intende sospeso/a.
I/le Soci/e
receduti/e e/o esclusi/e non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 -
Gli organi sociali
Gli organi
dell'associazione sono: l'assemblea dei/delle soci/e, il consiglio direttivo, il/la
presidente, il/la vice-presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e vengono rinnovate
ogni 2 anni.
Art. 9 -
L'assemblea
L'assemblea
è organo sovrano dell'associazione. È convocata almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal/dalla presidente
dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare
con lettera semplice/ e-mail/ o comunicazione telematica agli/alle associati/e,
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea
dei/delle soci/e è presieduta dal/dalla Presidente o da un/a suo/a delegato/a
nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il
Direttivo lo ritenga necessario, o quando lo richiede almeno un decimo dei/delle
soci/e. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei
lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria o
straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto,
la delibera del trasferimento della sede legale fuori del Comune o dello
scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli/delle iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione, è valida qualunque
sia il numero dei/delle presenti. L’assemblea straordinaria ha una sola
convocazione ed è valida con la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e.
E’ ammessa
la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di
videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al/alla Presidente
della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;
c) che sia consentito agli/alle
intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Spetta alla
competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
·
elezione
tra i/le soci/e del/della Presidente
·
elezione
tra i/le soci/e del Consiglio direttivo
·
proposizione
di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
·
approvazione
del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale
predisposti dal Direttivo e ratifica dell'importo della quota sociale di
adesione
·
ratifica
delle non ammissioni e esclusioni dei/delle soci/e deliberate dal Comitato
direttivo
·
approvazione
del programma annuale dell'associazione.
Le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei/delle
presenti e dei/delle rappresentati/e per delega.
Spetta alla
competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
·
Approvazione
di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti degli/delle associati/e
e con voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti
·
Scioglimento
dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei/delle soci/e.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono espresse
con voto palese. Ogni socio/a ha diritto di esprimere un solo voto e può
presentare deleghe in sostituzione di massimo due soci/e. I/le consiglieri/e non
possono assumere deleghe.
Le
discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono
riassunte in un verbale che viene redatto dal/dalla segretario/a o da un/una
componente dell'assemblea appositamente nominato/a. Il verbale viene
sottoscritto dal/dalla Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito
registro, conservato a cura del/della Segretario/a nella sede
dell'associazione.
Ogni socio/a
ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Hanno
diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti/e i/le
soci/e iscritti/e, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10
- Il Consiglio Direttivo
L'associazione
è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da
tre a sette consiglieri/e incluso il/la presidente. Il consiglio direttivo dura
in carica due anni. I/le consiglieri/e possono essere eletti/e per un massimo
di tre mandati consecutivi (per un totale di sei anni). La convocazione del
Consiglio direttivo è decisa dal/dalla Presidente o da un terzo dei membri del
Consiglio direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente
costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
E’ ammessa
la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di
videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità
previste per l’Assemblea degli/delle associati/e.
Nell'ambito
del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il/la
Presidente (eletto/a direttamente dall'assemblea generale), il/la Vice
Presidente (eletto/a nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Inoltre il
consiglio può nominare un/una tesoriere/a e un/una segretario/a. Le delibere
devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il
Consiglio Direttivo:
·
compie
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
·
redige
e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
·
redige
e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il
bilancio preventivo
·
stabilisce
la quota sociale di adesione
·
ammette
i/le nuovi/e soci/e
·
esclude
i/le soci/e salvo successiva ratifica dell'assemblea.
Art. 11 –
Il/la Presidente
1. Il/la
Presidente è il/la rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi,
anche in giudizio. È anche Presidente dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
2. Il/la
Presidente viene eletto/a dalla assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente (per un totale
di quattro anni).
3.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il/la
Presidente in particolare:
·
provvede all’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
·
è delegato/a a compiere tutti gli atti
di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti
correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie
operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e
stipendi ai/alle dipendenti.
Per
le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un/una
altro/a componente il Consiglio.
5.
Al/alla
Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni
presenti nel territorio.
6. In
caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, con
l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Art. 12 –
Il/la Vice Presidente
Il/la Vice Presidente sostituisce il/la
Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art. 13 – Il/la
Segretario/a ed il/la Tesoriere/a
1. Il consiglio direttivo può
eleggere un/una segretario/a e un/una tesoriere/a.
2.
Il/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a affiancano il/la Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni.
3. Al/alla Segretario/a
compete:
·
la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
·
curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo;
·
la redazione dei libri verbali nonché del libro soci/e e del
registro degli/delle associati/e che prestano attività di volontariato.
4. Al/alla Tesoriere/a spetta il
compito di:
·
tenere ed aggiornare i libri contabili;
·
predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 14 -
I mezzi finanziari
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite,
nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
·
quote
associative e contributi degli/delle associati/e
·
erogazioni
liberali di associati/e e terzi
·
donazioni
e lasciti testamentari
·
entrate
derivanti da attività di raccolta fondi
·
contributi
e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi
svolti in convenzione
·
contributi
di organismi pubblici di diritto internazionale
·
rendite
patrimoniali
·
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
·
entrate
da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale a fondatori/trici,
associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
3. Il
patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,
entrate comunque denominate è
utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Art. 15
- Rendiconto economico finanziario
L'esercizio
sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico
finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso
la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere
consultato da ogni associato/a. L'assemblea di approvazione del rendiconto
economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può
essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione
deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente
previste.
Art. 16
- Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La
trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione
dell’Associazione sono
deliberate dall’Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
2. L’Assemblea
dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori/trici, scegliendoli preferibilmente tra gli/le
associati/e.
3. In
caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che
residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo
settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.
Art. 17
- Disposizioni finali
Per tutto
quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
nazionale e regionale in materia.
Roma, 25
febbraio 2021
Sono gay da 45 anni vivo con il mio compagno, ma non ho nessun altro
ReplyDeleteComincio a pensare ad domani prossimo in solitudine per me o per il mio compagno senza per altro grandi mezzi finanziari a sostegno. Esisto strutture alla vostra nella zona di Milano?
Sono singol ho 63 anni, mi piacerebbe fare parte di un gruppo come il vostro o anche il vostro. Ma vivo a Milano, c'è una associazione nella mia città? Grazie Amici.
ReplyDeleteSalve, mi avvicino ai sessanta e penso al futuro. Forse la coabitazione potrebbe essere una soluzione. Mi piacerebbe vivere la terza età in un luogo termale, Viterbo, Saturnia o altre terme toscane, possibilmente in centro Italia. Se volete scrivetemi per confrontarci. Un saluto, Alex.
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